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RESIDENZA IN TEMPO REALE -VARIAZIONI ANGRAFICHE

Con decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge del 4 aprile 2012 n. 35, sono state modificate le regole per le seguenti 
variazioni anagrafiche:
 
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o
della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
Le nuove regole sono entrate in vigore dal 9 maggio 2012 e funzionano così :
Il cittadino presenta all’Ufficio Anagrafe la dichiarazione di variazione anagrafica compilando un modulo con i propri dati. A questa
dichiarazione seguirà, da parte del Comune la registrazione della variazione nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione
della dichiarazione.
Il Comune, a seguito della dichiarazione di variazione anagrafica dispone, entro 45 giorni dalla data ricezione, gli accertamenti, i
quali, in caso di esito negativo, cioè di non conformità con la dichiarazione resa, comportano conseguenze molto pesanti,
precisamente:
1. decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione resa;
2. la dichiarazione non veritiera acquista rilievo penale e viene segnalata alla polizia giudiziaria e alle autorità di pubblica
sicurezza (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000).
3. Viene, inoltre, ripristinata la posizione anagrafica precedente.
 
Silenzio-assenso
Qualora entro il termine dei 45 giorni previsti per gli accertamenti non vengano comunicati al cittadino eventuali requisiti mancanti o
gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10-bis e 20 della legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme
alla situazione di fatto esistente alla data della dichiarazione.
Nel caso invece l’ufficiale d’anagrafe provveda a comunicare l’eventuale esito negativo degli accertamenti, o la mancanza di alcuni
requisiti necessari, l’interessato ha tempo 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per presentare le proprie osservazioni e/o
integrazioni, corredate dai certificati. La comunicazione del Comune interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente
a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni.
 
Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione va presentata compilando gli appositi moduli predisposti dal Ministero dell’Interno, scaricabili a fondo pagina o
reperibili direttamente presso gli uffici anagrafe di Maida e Delegazione Vena.
Le dichiarazioni anagrafiche possono essere rese con una delle seguenti modalità:
- direttamente agli sportelli anagrafici di Maida o delegazione Vena;
- con lettera raccomandata indirizzata al Comune di Maida -Via O. De Fiore MAIDA ( CZ );
- via fax ai numeri : 0968/754044 – 0968/751600 ( Maida ) oppure 0968/77058 ( Delegazione Vena );
- Tramite posta elettronica semplice, a condizione che la dichiarazione con la firma autografa del dichiarante e la copia del
documento d’identità siano acquisite mediante scanner;
- per via telematica inviando a: protocollo.maida@asmepec.it
Il mezzo telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.
 
Nota bene: In tutti i casi sopra elencati è necessario che le dichiarazioni siano corredate dei documenti di riconoscimento del
dichiarante e di eventuali componenti il nucleo familiare. Qualora si proceda per via telematica dichiarazioni e documenti di
riconoscimento dovranno essere scansionati e trasmessi con il messaggio di posta elettronica.
 

Comune di MAIDA

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